lentepubblica


Concorsi Pubblici: tocca all’amministrazione acquisire documenti negli archivi delle PA

lentepubblica.it • 28 Marzo 2015

concorsiIllegittima la clausola del bando che commina l’esclusione del candidato che non produce i certificati presenti negli archivi delle PA.

 

I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

 

L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

 

Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

 

Alla luce di quanto disposto dalla disposizione ora riportata, appare evidente l’illegittimità della clausola del bando (art. 9, co. 5), che prevede, a pena di esclusione, che il candidato consegni, al momento dell’espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo.

 

Non può essere, dunque, condivisa la sentenza impugnata, sia in quanto, per le ragioni esposte, è la stessa previsione del bando (art. 9, co. 5) ad essere illegittima; sia in quanto l’art. 18 l. n. 241/1990, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza non legittima “la produzione di idonea certificazione comprovante il possesso dei titoli richiesti, a condizione che la prescrizione derogativa sia prevista, come nel caso in esame, nel bando di concorso”.

 

Né tantomeno, tale disposizione consente la previsione della sanzione dell’esclusione dal concorso per il caso di mancata presentazione della certificazione.

 

Per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, occorre pronunciare l’annullamento degli atti impugnati.

Fonte: Consiglio di Stato, Sezione Quarta
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments